Approfondimenti

Riforma del Terzo settore: la circolare di approfondimento dei Consulenti del lavoro n. 14/2021

ProductModulo24 Terzo Settore||n. 5|p. 18|di Marina Garone


Pubblicata la circolare 5 ottobre 2021, n. 14 della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro, che esamina la riforma del Terzo settore fornendo una prima panoramica delle nuove disposizioni civilistiche e fiscali.

In particolare, la circolare si sofferma sull’analisi del Codice del Terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017, che – in attuazione della legge-delega 106/2016 – ha introdotto una disciplina organica indirizzata agli enti di carattere privato che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed esercitano, senza scopo di lucro, attività di interesse generale. 

Tra i principali intenti del legislatore vi era quello di riorganizzare e ricondurre ad unità la disciplina previgente, che risultava per alcuni versi frammentaria e incompleta. In questo senso, la Fondazione studi sottolinea come l’intervento normativo si sia reso necessario anche per rispondere alla sostenuta fase di crescita degli enti non profit, sia dal punto di vista economico che numerico.

Il documento affronta, in primo luogo, le questioni relative all’adozione della qualifica di ente del Terzo settore (ETS), legata all’iscrizione in una delle sezioni dell’istituendo Registro unico nazionale (Runts). La circolare analizza quindi le diverse tipologie di ETS (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, imprese sociali, reti associative e società di mutuo soccorso, altri enti del Terzo settore) concentrandosi sulle caratteristiche e le finalità da queste perseguite e sulle attività di interesse generale svolte. 

L’analisi si sofferma poi sulla disciplina applicabile ai lavoratori e ai volontari, impiegati nello svolgimento delle attività degli ETS. Quanto alle attività lavorative, si precisa che gli ETS possono realizzare il proprio scopo sociale anche avvalendosi dell’attività lavorativa dei soci o dei terzi, seppure con limitazioni differenti a seconda della tipologia associativa di appartenenza. Ad esempio, le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale – che si caratterizzano per lo svolgimento dell’attività mediante il prevalente apporto di volontari – possono assumere lavoratori solo nei limiti necessari al loro regolare funzionamento o nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta (artt. 33 e 36, D.Lgs. 117/2017).

Specifiche disposizioni sono poi previste per il trattamento normativo e retributivo applicabile ai lavoratori del Terzo settore. Sul punto, l’art. 16, D.Lgs. 117/2017 precisa anzitutto che i lavoratori degli ETS hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’art. 51, D.Lgs. 81/2015. In ogni caso, negli enti del Terzo settore le differenze retributive tra i dipendenti dovranno rimanere contenute all’interno del rapporto uno a otto (art. 16, comma 2, D.Lgs. 117/2017).

È bene inoltre ricordare che, al fine di preservare l’assenza di scopo di lucro, sono previsti alcuni limiti e criteri per la remunerazione dei lavoratori. In particolare, negli ETS è vietata (in quanto considerata distribuzione indiretta di utili) la corresponsione di retribuzioni o compensi superiori del 40% rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai citati contratti collettivi.

Particolare attenzione è dedicata dalla circolare alla figura del volontario. Secondo la definizione fornita dal Codice del Terzo settore, il volontario è un individuo che spontaneamente mette a disposizione la sua attività al servizio della comunità, senza il perseguimento quindi di fini egoistici e lucrativi. Proprio l’elemento della gratuità caratterizza il rapporto tra volontario ed ETS, con conseguente divieto ogni forma, diretta o indiretta, di retribuzione. Al volontario potrà dunque essere riconosciuto unicamente il rimborso delle spese sostenute e documentate, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall’ETS. Previa delibera dell’ente, tali spese potranno essere rimborsate anche a fronte di un’autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 445/2000, purché l’importo non sia superiore a 10 euro giornalieri e 150 euro mensili.

In ragione delle caratteristiche ora descritte, la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l’ETS di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
A tal fine, tuttavia, non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Va altresì ricordato che gli ETS sono tenuti ad istituire un apposito registro, nel quale dovranno essere iscritti coloro che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale, e ad assicurare tutti i volontari contro infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi (artt. 17 e 18, D.Lgs. 117/2017). 

La circolare si sofferma, da ultimo, sulla disciplina tributaria introdotta dal Titolo X del Codice del Terzo settore, con particolare riguardo alle agevolazioni in tema di imposte indirette e tributi locali (art. 82), alle deduzioni e detrazioni per chi effettua erogazioni liberali in favore degli ETS (art. 83), alle disposizioni in tema di imposte sui redditi (artt. 79, 80 e 86) ed ai relativi obblighi contabili e ai fini fiscali (art. 87).

Sotto il profilo dell’efficacia temporale è bene segnalare che le agevolazioni in tema di imposte indirette e quelle legate alle erogazioni liberali sono già applicabili, nelle more della completa attuazione della riforma, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e alle Onlus iscritte negli attuali registri, che rivestono già, nel periodo transitorio, la qualifica di ETS (ai sensi dell’art. 104, comma 1, D.Lgs. 117/2017).

Le nuove disposizioni fiscali di carattere strutturale, che riguardano il regime impositivo delle attività svolte dagli ETS e le relative norme di coordinamento, diverranno invece efficaci a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la Commissione europea avrà autorizzato le norme del Codice sottoposte al suo vaglio e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo all’operatività del Runts (ex art. 104, comma 2, D.Lgs. 117/2017). 

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