Il bilancio sociale
A decorrere dall’esercizio 2020, l’obbligo di predisporre il bilancio sociale diviene efficace per tutti gli enti del Terzo settore con entrate superiori a un milione di euro.
Si tratta di un documento pubblico di rendicontazione non finanziaria, previsto all’art. 14, comma 1 del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, nel seguito anche solo “Cts”), che risponde ad esigenze di trasparenza e adeguata informativa, anche verso i terzi, da parte degli Ets. La finalità del bilancio sociale, infatti, è quella di rendicontare responsabilità, comportamenti, risultati sociali, ambientali ed economico-gestionali delle attività svolte dall’ente. In tal senso, il bilancio sociale rappresenta, in primo luogo, uno strumento gestionale di analisi delle iniziative realizzate, che consente all’organizzazione di misurare i risultati conseguiti (outcome) e definire le strategie in rapporto alle finalità istituzionali. Inoltre, il bilancio sociale si pone anche come strumento di comunicazione e relazione verso l’esterno, favorendo, a beneficio degli stakeholder, l’informazione in merito alle modalità di perseguimento degli scopi ideali (missione) nonché alla modalità con cui gli stessi sono ricercati (visione), alla struttura dell’organizzazione, agli obiettivi raggiunti e agli impatti prodotti sulla comunità di riferimento.
Il Cts introduce, dunque, un ulteriore adempimento per gli Ets di grandi dimensioni, ossia agli Ets con «ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro» che andrà ad aggiungersi al classico bilancio d’esercizio (art. 13 del Cts). Si deve, peraltro, rilevare che tutte le imprese sociali sono tenute alla redazione del suddetto bilancio sociale. L’intento è fornire una fotografia a fine anno dell’attività svolta dall’ente in ambito sociale con informazioni ulteriori rispetto a quelle meramente economiche e finanziarie sulle ricadute derivanti dal proprio operato permettendo agli associati, lavoratori, terzi (ivi incluse le pubbliche amministrazioni), nonché ai potenziali donatori di conoscere il valore generato per la collettività dall’ente ed effettuare comparazioni nel tempo dei risultati conseguiti. In questo senso, il bilancio sociale dovrà recare informazioni dettagliate sull’ente e sulle attività di interesse generale svolte, secondo le modalità previste nelle linee-guida, in conformità eventualmente anche a standard generalmente riconosciuti, e in base a specifiche sezioni che variano a seconda della dimensione dell’Ets oggetto di analisi.
Si deve rilevare, peraltro, che il bilancio sociale ha una funzione diversa rispetto alla relazione di missione predisposta dagli Ets. Quest’ultima infatti, da un lato, illustra e integra i dati monetari contenuti nei prospetti quantitativi del bilancio d’esercizio, dall’altro lato, espone l’andamento della gestione e il soddisfacimento di indicatori correlati ad adempimenti civilistici (per es., rispetto test di secondarietà per le attività diverse).
Gli Ets tenuti alla redazione del bilancio sociale
In attesa della piena operatività della Riforma, sono tenute alla redazione del bilancio sociale nella fase transitoria, oltre a (tutte) le imprese sociali e a (tutti) i Centri di servizio per il volontariato, gli Ets temporanei, ossia organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps) e Onlus. Si deve evidenziare che parte degli operatori ritiene che nella fase transitoria le Onlus che non hanno adeguato lo statuto o che ne hanno differito l’operatività non siano tenute all’obbligo di redazione, in quanto enti “soggetti” ancora alla disciplina di cui al D.Lgs. 460/1997. Ciò detto, stante che la definizione normativa di “ente del Terzo settore” è generalmente riferita dal legislatore, nel periodo transitorio, proprio agli enti dotati della qualifica di Onlus, Odv e Aps, la previsione normativa appare riferibile a tutti i predetti enti, senza particolari distinzioni.
In base a quanto previsto nelle linee-guida contenute nel D.M. 4.7.2019, l’obbligo scatta a partire dall’esercizio successivo a quello in cui le citate linee-guida sono state emanate; per gli enti che hanno coincidenza tra periodo amministrativo e anno solare, ossia la grandissima maggioranza degli enti, il primo periodo è rappresentato dall’esercizio 2020 che include il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2020.
Discorso diverso, invece, con l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) – atteso per il 2021 - e il definitivo completamento della Riforma. A regime, infatti, l’obbligo di redigere il bilancio sociale scatterà per tutti gli enti del Terzo settore con componenti positivi di reddito superiori a 1 milione di euro, oltre che -indipendentemente al volume dei componenti positivi - a tutte le imprese sociali e a tutti i Csv. L’Ets dovrà altresì depositare il bilancio presso il Runts o presso il Registro delle Imprese (per imprese sociali e cooperative sociali) e pubblicarlo sul sito internet dell’ente o su quello della rete associativa (per chi aderisca ad una rete e sia sprovvisto di sito proprio). Gli adempimenti in questione dovranno essere osservati anche da parte degli Ets che, non superando il limite di entrate, decideranno in via facoltativa di dotarsi anche del bilancio sociale. Anche per questi enti, infatti, sarà necessario rispettare le previsioni contenute nelle linee-guida pubblicate dal Ministero.
Con riferimento alla tempistica di adozione del documento, nella nota 16.4.2021, n. 5176 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha specificato – in risposta ad un quesito posto da una cooperativa che si apprestava a divenire impresa sociale – che l’obbligo di redigere il bilancio sociale sorge a partire dal momento dell’adozione della qualifica ai sensi del D.Lgs. 112/2017, mediante iscrizione nella relativa sezione del Registro imprese. Pertanto, secondo l’interpretazione fornita dal Ministero, le imprese sociali costituite o iscritte in corso d’anno, saranno tenute - in linea generale - a predisporre il bilancio sociale per la relativa frazione di esercizio. È tuttavia ammessa una eccezione qualora la disclosure “parziale” non abbia un significativo valore informativo. In questo caso, si ritiene ammissibile la possibilità di assorbire la frazione di anno nell’esercizio successivo, purché tale frazione non ecceda il trimestre.
Deposito e pubblicazione del bilancio sociale
Gli Ets tenuti alla redazione del bilancio sociale devono altresì provvedere al deposito presso il Runts o, nel caso di imprese sociali, presso il registro delle imprese. I medesimi enti devono pubblicare il documento sul proprio sito internet o, qualora ne siano sprovvisti, su quello della rete associativa cui aderiscono.
In particolare, gli enti iscritti nel Runts devono provvedere al deposito del bilancio sociale entro il 30 giugno di ciascun anno, con riferimento all’esercizio precedente (art. 48, comma 3, Cts). Secondo quanto precisato dalle linee-guida contenute nel Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 luglio 2019, la medesima scadenza deve ritenersi applicabile anche alle imprese sociali, in assenza di una diversa previsione nel D.Lgs. 112/2017. Nel paragrafo 7 delle linee-guida viene peraltro precisato che le imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del Codice civile – tenute al deposito del bilancio di esercizio entro trenta giorni dalla data del verbale di approvazione (ai sensi dell’art. 2435 del Codice civile) – potranno depositare il bilancio sociale entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del bilancio di esercizio, anche se successiva al 30 giugno.
Il Ministero del lavoro è tornato sul tema nella nota 24.6.2021, n. 8452 specificando che il medesimo termine del deposito entro il 30 giugno, e le medesime eccezioni, trovano applicazione per le cooperative sociali, che hanno acquisito con la Riforma la qualifica di imprese sociali «di diritto» (ai sensi dell’art. 1, comma 4, D.Lgs. 112/2017).
Contenuto del bilancio sociale e principi di redazione
Dal punto di vista operativo, il bilancio sociale dovrà osservare uno schema puntuale e sarà suddiviso in sezioni e sottosezioni, la cui eventuale omissione dovrà essere motivata da parte dell’ente.
Gli aspetti rilevanti riguardano: la metodologia redazionale e gli standard di rendicontazione utilizzati, informazioni generali sull’ente e struttura di governance con la mappatura dei principali stakeholder (soci, finanziatori, Pubblica amministrazione) e loro coinvolgimento nelle attività dell’ente. Sarà innanzitutto necessario fornire tutte le informazioni generali relative all’ente, tra le quali la forma giuridica e la qualificazione ai sensi del Cts, la sede legale ed altre eventuali sedi, le aree territoriali di operatività, le attività statutarie individuate facendo riferimento all’art. 5 del Cts (o all’art. 2, D.Lgs. 112/2017 per l’impresa sociale).
A queste si aggiungono le informazioni sugli obiettivi e le attività svolte, sulla situazione economica e finanziaria e sulle risorse economiche raccolte, distinguendo tra fondi pubblici e privati. Occorrerà poi inserire le ulteriori indicazioni utili sull’attività svolta nell’esercizio, come quelle riguardanti i contenziosi o le controversie in corso rilevanti ai fini della rendicontazione, oppure le informazioni sull’impatto ambientale.
Infine, il bilancio sociale dovrà illustrare il sistema di governance con mappatura dei principali stakeholder e il loro coinvolgimento nelle attività dell’ente, fornendo altresì un’adeguata informativa relativa alle persone che operano per l’ente, sia personale che volontari coinvolti. Infine, dovranno emergere chiaramente gli obiettivi e le attività, la situazione economico finanziaria con particolare riferimento alle risorse economiche raccolte distinguendo
Ma vediamo più nel dettaglio quali sono i principi di redazione di cui gli enti dovranno tener conto affinché il bilancio sociale possa raggiungere lo scopo primario previsto dalla Riforma del Terzo settore.
Sul punto, sono intervenute le linee-guida siglate dal Ministero del lavoro, che hanno definito gli standard cui gli ETS dovranno attenersi per la redazione del documento finale:
- rilevanza: devono essere riportate le informazioni rilevanti per la comprensione della situazione e dell’andamento dell’ente e degli impatti economici, sociali ed ambientali della sua attività;
- completezza: devono essere fornite informazioni complete e utili agli stakeholder per valutare i risultati sociali, economici e ambientali dell’ente;
- trasparenza: occorre rendere chiaro il procedimento logico seguito per rilevare e classificare le informazioni;
- neutralità: le informazioni devono essere riportate in maniera imparziale, indipendente e completa e riguardare tutti gli aspetti della gestione;
- competenza di periodo: le attività e i risultati riportati devono essere quelli dell’anno di riferimento;
- comparabilità: l’esposizione deve rendere possibile il confronto temporale relativo ai cambiamenti dell’ente stesso e anche spaziale rispetto ad altre organizzazioni con caratteristiche simili o operanti nel medesimo settore;
- chiarezza: le informazioni devono essere esposte in modo chiaro e comprensibile, come previsto per il bilancio di esercizio;
- veridicità: i dati riportati devono essere veritieri e verificabili;
- attendibilità. i dati devono essere forniti in maniera oggettiva, senza sovrastimare i risultati o sottostimare i rischi;
- autonomia delle terze parti: ove terze parti siano incaricate di trattare specifici aspetti del bilancio sociale dev’essere garantita la loro autonomia e indipendenza in giudizio.
Struttura del documento
Per quanto concerne, invece, la struttura del documento e il suo contenuto, la struttura del bilancio sociale – così come articolata nelle linee-guida ministeriali – dovrà illustrare: (i) motivazioni, obiettivi e approccio nel procedimento di rendicontazione; (ii) specificità dell’ente sotto il profilo giuridico e organizzativo; (iii) iniziative e progetti posti in essere al fine di perseguire la missione istituzionale e risultati raggiunti nel periodo oggetto della rendicontazione; (iv) fattori di rischio che possono compromettere il perseguimento dei fini istituzionali.
Pertanto, come emerge chiaramente nel paragrafo 7 delle linee-guida, il processo di rendicontazione e dell’adempimento dovrà svilupparsi attraverso le seguenti fasi:
1. mandato degli organi istituzionali e definizione dell’oggetto della rendicontazione;
2. organizzazione del lavoro tramite l’istituzione di un gruppo interno e pianificazione delle attività di rilevazione ed elaborazione;
3. raccolta delle informazioni e stesura del documento, con il coinvolgimento dei principali stakeholder interni (amministratori, dipendenti) ed esterni (istituzioni, beneficiari delle attività realizzate);
4. approvazione del documento da parte dell’organo di governo (e, se previsto dallo statuto, dell’eventuale organo assembleare) e sua diffusione secondo un piano coerente in rapporto agli obblighi giuridici e agli obiettivi di “trasparenza informativa” per cui è stato redatto;
5. valutazione delle informazioni rispetto alle quali la successiva edizione del bilancio sociale potrà rappresentare lo strumento di controllo.
Una particolarità riguarda gli enti filantropici che, come previsto dall’art. 39 del Cts, devono riportare nel bilancio sociale anche «l’elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche».
Oltre alla responsabilità giuridica secondo le previsioni di legge, l’articolazione del processo comporta che al vertice direttivo spetti anche la responsabilità operativa di pianificare eventuali iniziative di coinvolgimento degli stakeholder affinché si realizzino le tanto auspicate politiche di «bilancio partecipato».
Le modalità di diffusione del bilancio
Le modalità e i canali di diffusione del bilancio sociale possono essere i più vari ma è opportuno precisare che la pubblicazione del bilancio sociale sul sito Internet, o tramite altri canali digitali, dell’organizzazione o della rete o del network cui l’organizzazione aderisce, costituisce un requisito per la conformità alle linee-guida.
Si deve rilevare che, a regime, gli Ets sono tenuti al deposito e alla pubblicazione sui suddetti canali di informazione entro il 30 giugno dell’esercizio successivo a quello rappresentato. Il Cts non prevede una data di approvazione. Tale tempistica deve essere ricavata, quindi, dal contenuto dello statuto. Nel caso in cui anche nello statuto non sia indicato alcunché, spetta all’ente organizzare la propria attività in modo tale da rendere possibile il deposito e la pubblicazione entro il 30 giugno. Con specifico riferimento, quindi, all’esercizio 2020, il deposito non risulta possibile, essendo il Runts ancora non operativo, mentre la pubblicazione sul sito internet appare adempimento fattibile anche in assenza di funzionamento del Registro.
Si ricorda che il Ministero del lavoro, nella nota direttoriale 26.5.2021, n. 7073 ha precisato che – limitatamente all’esercizio 2020 – può essere utilizzata anche ai fini della redazione del bilancio sociale la proroga di cui all’art. 106 del D.L. 18/2020, che ha consentito di posticipare la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Ciò detto, si deve ricordare che non è detto che il bilancio sociale debba essere sempre approvato dall’assemblea anche negli enti retti in forma associativa. Il Codice del Terzo settore non disciplina tale aspetto, lasciando aperta la possibilità che lo statuto indichi anche l’organo amministrativo come l’organo competente per l’approvazione.
Vale la pena, ancora, ricordare che l’art. 30, comma 7 del Cts affida all’organo di controllo anche il compito di monitorare «l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale» e che il risultato di tale monitoraggio dovrà essere inserito all’interno del bilancio sociale. Tale attività, costituisce un controllo fondamentale per garantire ai terzi che l’organizzazione si comporti coerentemente con quanto dichiarato a livello statutario e con le indicazioni fondanti l’essenza stessa di ente del terzo settore. Il controllo si concentra, infatti, su elementi quali:
- l’esercizio in via esclusiva o prevalente delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Cts e, quindi, al rispetto dei limiti previsti per le attività diverse dall’art. 6 del Cts;
- il rispetto nelle raccolte pubbliche di fondi dei principi di verità, trasparenza e correttezza di cui all’art. 7, comma 2 del Cts;
- il perseguimento dell’assenza di scopo soggettivo di cui all’art. 8 del Cts, tenendo conto degli indici di cui all’art. 8, comma 3, lett. a-e).
Chiaro che per l’esercizio 2020 tale attività di monitoraggio sarà possibile solo se adattata alla situazione normativa esistente, in cui, per esempio, non sono - in taluni casi - ben individuabili le attività di interesse generale e diverse (anche in assenza di approvazione di statuti adeguati alla Riforma per l’esercizio 2020), così come le linee-guida sulle raccolte pubbliche di fondi non sono state emanate.
Allo stesso tempo, spetta all’organo di controllo “attestare” la “conformità” del bilancio sociale alle linee-guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Su tale aspetto, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha previsto modalità tecniche su come poter effettuare i controlli previsti, definendo nelle «Norme di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore» le prime prassi di settore, articolate anche sulle indicazioni delle più autorevoli norme di riferimento esistenti a livello internazionale.
La valutazione di impatto sociale
Accanto al bilancio sociale, tra le novità introdotte dalla Riforma si fa spazio la valutazione di impatto: un concetto tipico dei modelli internazionali (in particolare anglosassoni) che si propone per gli enti del Terzo settore come strumento mirato ad informare gli stakeholder sul valore dei progetti.
La valutazione d’impatto sociale - inseribile in una specifica sezione del bilancio sociale - costituisce infatti uno strumento di apprendimento e comunicazione, finalizzato anche ad agevolare i rapporti con le P.A., che possono prevederla nelle procedure di affidamento dei servizi di interesse generale. Si apre, quindi, una fase di sperimentazione che se ben condotta può favorire lo sviluppo del Terzo settore, anziché trasformarsi in un oneroso obbligo.
Con particolare riferimento alla novità introdotta dalla Riforma sotto questo aspetto, le linee-guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore – emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite il decreto 23.7.2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12.9.2019 – forniscono i chiarimenti necessari ad approcciare efficacemente la valutazione di impatto sociale.
Nella più generale prospettiva del rinnovato assetto che la Riforma intende conferire al Terzo settore, tale valutazione quindi risulta essere concepita dal legislatore come lo strumento attraverso il quale gli enti manifestano la creazione di valore economico e sociale.
Essa ha ad oggetto gli effetti conseguiti dallo svolgimento delle attività di interesse generale, come individuate dall’art. 5 del D.Lgs. 117/2017 e dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. 112/2017 nel caso di imprese sociali.
La valutazione dell’impatto sociale assume particolare rilievo per gli Ets che intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni, le quali possono provvedere all’elaborazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività degli Ets interessati. In particolare, la valutazione di impatto è applicabile agli interventi ed azioni di media e lunga durata e di entità economica superiore ad un milione di euro, sviluppati nell’ambito interregionale, nazionale o internazionale.
Tali sistemi di valutazione sono diretti a misurare il cambiamento sociale, culturale ed economico generato dagli enti e a fornire tali evidenze ai finanziatori, ai beneficiari di uno specifico intervento ea tutti i potenziali stakeholder interessati a comprendere le ricadute dell’operato di un’organizzazione, nonché ai lavoratori, collaboratori, soci e volontari, che in questo modo assumono la consapevolezza del valore prodotto dall’ente presso il quale operano.
Gli Ets che decideranno di procedere alla misurazione dell’impatto sociale avranno un significativo spazio di manovra nella scelta delle metriche da adottare, purché ciò avvenga nel rispetto di alcuni contenuti minimi e di alcuni principi:
- intenzionalità: il sistema dev’essere orientato alla valutazione di obiettivi strategici dell’organizzazione;
- rilevanza: devono essere incluse nella valutazione tutte le informazioni utili a dare evidenza dell’interesse generale perseguito e della dimensione comunitaria dell’attività svolta;
- affidabilità: le informazioni devono essere precise, veritiere, eque, con specifica indicazione delle fonti e dei dati;
- misurabilità: devono emergere le dimensioni di valore che le attività perseguono, indici ed indicatori coerenti con le attività oggetto di valutazione;
- comparabilità, da intendersi come efficacia nel tempo;
- trasparenza e comunicazione, cioè restituzione pubblica della valutazione di impatto e del processo partecipativo degli stakeholder.
Le risultanze dell’analisi dell’impatto sociale possono trovare illustrazione nel bilancio sociale.
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