REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA SEZIONE 24
riunita con l'intervento dei Signori:
IZZI GIOVANNI Presidente
DI MARIO ALBERTO Relatore
FRANCONIERO FABIO Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1284/2020
depositato il 10/03/2020
- avverso la pronuncia sentenza n. 267/2018 Sez: 1 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LECCO
contro:
(...)
23893 CASSAGO BRIANZA
difeso da:
(...)
23807 MERATE
proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LECCO
CORSO PROMESSI SPOSI N. 27/C 23900 LECCO LC
Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IVA - OP. IMPONIB. 2012
OGGETTO DELLA DOMANDA
APPELLO dell'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Lecco avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, del 18 ottobre 2018 n. 267/01/18, depositata in data 13/12/2018 che ha accolto il ricorso presentato dall'(...) contro l'avviso di accertamento n. (...) - anno d'imposta 2012.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso di primo grado l'(...) ha impugnato l'avviso di accertamento in oggetto nel quale si accertava ai fini IRES un reddito d'impresa pari ad Euro 42.988,00, ai fini Irap un valore della produzione di Euro 42.988,00 ed ai fini Iva si determinavano operazioni imponibili per l'ammontare complessivo di Euro 30.856,00 e l'imposta di Euro 6.306,44 (aliquota dal 10 al 21%, con riconoscimento in detrazione dell'imposta versata pari ad Euro 2.636,72). L'accertamento era stato emesso in esito a PVC della SIAE di Merate che, con verifica fiscale, aveva individuato una serie di irregolarità tali da far ritenere l'associazione una società commerciale.
Contro il suddetto atto la contribuente ha proposto una serie di motivi così riassumibili: errato richiamo da parte dell'Agenzia, sia dell'art. 148 c.8 del DPR 917 /86, sia dell'art. 4 c. 7 del DPR 633/72, in quanto non inerenti la fattispecie; insussistenza dell'obbligo di iscrizione al CONI da parte dell'associazione; regolare partecipazione dei soci alla vita associativa; assenza in capo all'Associazione di attività commerciali tassabili e di attività soggette ad IVA che non siano state tassate in virtù delle norme sulla decommercializzazione delle attività delle associazioni sportive dilettantistiche.
La sentenza impugnata ha accolto il ricorso per i seguenti motivi: a) l'Associazione ha un atto costitutivo redatto in data 17.07.2001 la cui data certa può desumersi dalla domanda di iscrizione della associazione alla F.I.G.C., nonché dalla sottoscrizione della convenzione con il Comune di Cassago del 20.09.2002, per cui la mancata registrazione dell'atto non intacca la validità dello stesso; b) sussistono i rendiconti finanziari annuali ed i verbali di assemblea della Associazione per cui sussistono gli elementi per ritenere la ricorrente quale effettiva (Associazione sportiva dilettantistica che può usufruire delle facilitazioni fiscali previsti dalla normativa in materia; c) non è necessaria l'iscrizione dell'associazione al CONI per riconoscere all'Associazione i benefici fiscali di competenza visto che è documentato che la ricorrente è iscritta alla FIGC e l'attività sportiva trova riscontro in documentazione giornalistica; d) la contestazione mossa dall'Ufficio in ordine alla imprecisa verbalizzazione della presenza dei soci in assemblea è irrilevante ai fini del decidere, visto che le delibere risultano regolarmente assunte.
Contro il suddetto atto l'ufficio appellante ha proposto i seguenti motivi di impugnazione. I) Ha errato il primo giudicante nella valutazione degli elementi probatori: infatti la registrazione dello statuto è resa necessaria dall'art. 148 del Tuir e non è sostituita dalla data certa; i verbali di assemblea ordinaria in realtà sono assemblee del Consiglio Direttivo; manca il libro soci e gli atti di convocazione delle assemblee; la finalità sportiva può essere certificata solo dal CONI; le donazioni ed i contributi asseritamente prevenienti da privati sono prive di qualsiasi prova.
Controdeduce l'Associazione affermando che la finalità di promozione dello sport è stata riconosciuta dal Comune di Cassago e l'iscrizione alla FIGC sarebbe equivalente all'iscrizione al CONI. Inoltre i bilanci ed i verbali delle assemblee dei soci sarebbero regolari, non potendo ritenere rilevanti eventuali errori di trascrizione nella loro formulazione. Chiede quindi la conferma delle motivazioni della sentenza impugnata.
Alla camera di consiglio odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
In merito alla necessità dell'iscrizione al CONI in presenza dell'iscrizione alla FIGC la giurisprudenza (Corte di Cassazione ordinanza n. 29402 del 13 novembre 2019) ha chiarito che il regime fiscale agevolativo previsto dalla legge n. 398 del 1991, che prevede modalità di determinazione forfettaria del reddito imponibile e dell'Iva, nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, trova applicazione riguardo alle associazioni sportive dilettantistiche "affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti": tale regime è stato una prima volta esteso, in quanto compatibile, ai sensi dell'art. 9 bis del d.l. n. 417 del 1991, alle associazioni senza fini di lucro tout court ed alle associazioni proloco, e successivamente anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fini di lucro in base all'art. 90 della legge n. 289 del 2002. Ne consegue che deve ritenersi sufficiente l'affiliazione alla FIGC.
L'omessa registrazione dello statuto è invece rilevante in quanto l'art. 148 c. 8 del TUIR prevede che "8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata". Ne consegue che non è sufficiente la data certa dell'atto costitutivo o dello statuto derivante dalla sua riproduzione o richiamo in altri atti pubblici.
Diventa quindi irrilevante stabilire se l'associazione abbia rispettato la vita democratica interna mediante il rispetto dello statuto, in quanto la mancata registrazione è sufficiente per far perdere all'associazione il regime fiscale di favore.
In merito al recupero a tassazione effettuato con l'avviso di accertamento impugnato, è invece fondata l'eccezione dell'associazione, secondo la quale essa non ha svolto le attività decommercializzate ai sensi dell'alt. 148 c. 3, 5, 6 e 7 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) per le quali l'ufficio ha effettuato il recupero a tassazione ordinaria, né ha svolto le attività rilevanti ai fini IVA di cui all'art. 4 del DPR 633/1972.
Per le associazioni sportive assume rilievo ai fini dell'imposta sui redditi il c. 3 dell'art. 148 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), secondo il quale "Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati". Ai fini IVA assumono invece rilievo ai sensi dell'art. 4 c. 4 del DPR 633/1972 "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni cui danno diritto".
L'ufficio, invece, come chiarito nelle controdeduzioni depositate in primo grado, ha così disposto: "a fronte della mancanza dei requisiti necessari affinché l'associazione sportiva potesse avvalersi delle agevolazioni fiscali previste, tutti i componenti positivi di reddito rinvenuti sono stati assoggettati a tassazione ordinaria tipica di un ente che svolge attività commerciale".
In questo modo però l'ufficio ha disconosciuto il contenuto dei bilanci dell'ente senza averne prima disconosciuto il valore probatorio. Infatti da tali documenti risulta che le entrate erano rappresentate dai biglietti di ingresso alle partite, dai contributi comunali e dalla pubblicità commerciale, per la quale era stata aperta partita IVA, oltre alle donazioni d'uso che spesso caratterizzano le piccole realtà sportive, nelle quali i genitori ed i compaesani contribuiscono al sostentamento dell'associazione nella quale giocano i giovani che rappresentano il futuro del paese.
In sostanza l'ufficio, dalla mancanza dei requisiti per fruire della normativa che comporta la decommercializzazione di alcune attività, ha desunto che tutte le attività svolte dall'associazione sono commerciali, laddove invece si riespandono le regole ordinarie ed il carattere di commercialità dei singoli proventi va adeguatamente motivato.
In definitiva quindi l'appello va respinto e la sentenza confermata, sia pur con diversa motivazione.
La complessità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Commissione respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata. Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Milano l'1 dicembre 2020.
Depositata in Segreteria il 22 dicembre 2020.