Il concetto di “rete” è entrato nel nostro ordinamento con la legge 9 aprile 2009, n. 33, di conversione del Dl 5 del 10 febbraio 2009, che ha previsto lo strumento del “contratto di rete”, per regolare l’esercizio in comune di attività economiche tra aziende al fine di accrescere la loro capacità innovativa e la competitività.
Reti associative
Il contratto di rete è un accordo con il quale più imprenditori si impegnano a collaborare al fine di accrescere, sia individualmente (cioè la propria impresa) che collettivamente (cioè le imprese che fanno parte della rete), la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato. Le imprese appartenenti alla rete, sulla base di un programma comune, collaborano, si scambiano informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ed esercitano in comune una o più attività rientranti nello specifico ambito della propria impresa.
Il Dl 179/2012, convertito nella legge 221 del 2012, ha consentito alle Reti di Imprese di acquisire la personalità giuridica, tramite la stipula di un contratto mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, con successiva iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese.
Nell’ipotesi che tale rete istituisca un fondo patrimoniale e un organo comune destinato a svolgere un’attività anche commerciale con terzi, dovrà venire costituito un “fondo patrimoniale comune” ed avrà l’obbligo di redigere e depositare una situazione patrimoniale dell’esercizio, osservando le norme per il bilancio delle società per azioni.
Il ministero del Lavoro, con circolare 2 del 5 marzo 2021, ha avuto modo di esplicitare meglio il concetto di "rete". Ha precisato che si possono individuare:
- reti associative verticali caratterizzate da un modello organizzativo che prevede una pluralità di livelli (nazionale, regionale, provinciale, locale);
- reti associative orizzontali o piatte, che scaturiscono da aggregazioni di organizzazioni di secondo livello, anche costituite per aree tematiche o su base territoriale.
Il Dlgs 117/2017 riconosce come Enti del Terzo settore le reti associative costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:
- associno, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali od operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;
- svolgano, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
Si considerano invece Reti associative nazionali le reti associative che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome.
Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività:
- monitoraggio dell’attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.
Esse potranno promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.
Viene ribadita come sia condizione per l’iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici. Le reti associative possono accedere al Fondo Unico Nazionale, purchè iscritte al Registro Unico da oltre un anno. Tali risorsenon possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.
Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l’ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative disciplinano il diritto di voto degli associati in assemblea.
Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative disciplinano le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea, attribuendo un numero di voti con criteri diversi dalla proporzionalità agli Enti soci, ed i limiti di deleghe in assemblea.
Il Ministero ha precisato, nella stessa circolare del 5 marzo 2021, che il patto associativo di rete possa prevedere l'esistenza di un unico statuto che ciascuno degli enti facenti parte della rete, attraverso un atto formale di adesione, "adotti" senza portare alcuna modifica o integrazione.
Associazione sportiva dilettantistica
La Asd è un’associazione con finalità sportive che non persegue scopo di lucro, ma persegue in modo stabile e continuativo la gestione di una o più attività sportive svolte in forma dilettantistica. È attualmente regolata dalle norme del Codice civile relative alle associazioni riconosciute e non riconosciute e dalla legge 289/2002, che con l’articolo 90 ha consentito alle società sportive dilettantistiche di costituirsi anche in società di capitali senza fine di lucro.
Per gli aspetti fiscali si applica la normativa di cui alla legge 398/1991.
Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione scoiale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale-dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
- Associazione sportiva non riconosciuta;
- Associazione sportiva riconosciuta;
- Società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le rispettive disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro
Lo statuto deve contenere:
- la denominazione;
- l’oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- l’attribuzione della rappresentanza legale della Associazione;
- l’assenza di scopo di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- le norme sull'ordinamento interno devo essere ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del Codice civile;
- l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari,
- le modalità di scioglimento dell'Associazione;
- l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IN SINTESI
- è un'associazione con finalità sportive che non persegue scopo di lucro, ma persegue in modo stabile e continuativo la gestione di una o più attività sportive svolte in forma dilettantistica;
- è attualmente regolata dalle norme del Codice civile relative alle associazioni riconosciute e non riconosciute e dalla legge 289/2002, che con l'articolo 90 ha consentito alle società sportive dilettantistiche di costituirsi anche in società di capitali senza fine di lucro;
- per gli aspetti fiscali si applica la normativa di cui alla legge 398/1991;
- devono indicare nella denominazione sciale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale-dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:
- Associazione sportiva non riconosciuta;
- Associazione sportiva riconosciuta;
- Società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le rispettive disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro;
- devono iscriversi presso il registro tenuto dal CONI;
- ai fini fiscali, il rispetto della normativa statutaria e comportamentale di cui sopra consente di applicare le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 398/1991;
- per accedere al regime speciale è necessario presentare un'opzione alla SIAE prima dell'inizio dell'anno sociale, con valenza sino a revoca e comunque per cinque anni.
Lo statuto deve contenere:
- la denominazione;
- l’oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- l’attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione;
- l’assenza di scopo di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- le norme sull'ordinamento interno devo essere ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del Codice civile;
- l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell'Associazione;
- l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
Le Asd devono iscriversi presso il registro tenuto dal CONI.
Ai fini fiscali, il rispetto della normativa statutaria e comportamentale di cui sopra consente di applicare le agevolazioni fiscali previsti dalla legge 398/1991.
Per accedere al regime speciale è necessario presentare un’opzione alla Siae prima dell’inizio dell’anno sociale, con valenza sino a revoca e comunque per cinque anni.
L’agevolazione maggiore consiste nell’inserimento dei predetti soggetti fra gli Enti non commerciali, escluse società di capitali e cooperative, di cui all’articolo 148 Testo Unico Imposte Dirette, con mancata tassazione dei ricavi conseguiti nella cessione di servizi ai soci e con la tassazione dei proventi commerciali mediante il riconoscimento dell’imponibilità per il 3% dei ricavi commerciali conseguiti, purché questi non superino i 400.000,00 euro per esercizio sociale.
Con la Riforma del Terzo settore, le Associazioni sportive dilettantistiche hanno la possibilità di entrare a pieno titolo negli Enti Terzo settore, con poche modifiche ai loro statuti, ma dovendo scegliere fra la tipologia delle Associazioni di Promozione Sociale o alle Organizzazioni di Volontariato.
Nelle “Attività di interesse generale” che possono svolgere gli Ets viene, infatti, previsto un apposito punto definito come “organizzazione gestionale di attività sportive dilettantistiche”.
La circolare 18/E del 1° agosto 2018 dell’agenzia delle Entrate ha però precisato che, ove una Asd decida di iscriversi al Registro Unico Runts, potrà godere delle agevolazioni specifiche previste per detti Enti, “in luogo del regime fiscale specifico riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative”.
Pertanto la Asd che rimane estranea al Runts continuerà ad applicare la normativa di cui alla legge 398/1991, mentre se aderisce applica quelle proprie degli Ets.
In ogni caso, la nuova normativa fiscale si applica a partire dal 1° gennaio 2021.
RETI ASSOCIATIVE
Si considerano invece Reti associative nazionali le reti associative di che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 ETS o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. |
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numero minimo di 100 ETS associati, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome; |
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svolgano attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. |